07 febbraio 2012 di Salvatore Aprile
I recenti fatti di cronaca sulle speculazioni finanziarie con i soldi pubblici del finanziamento statale ai partiti, “investiti” dalla Lega Nord in Tanzania, sulle distorsioni di tale sistema emerse nel caso dall’ex tesoriere della Margherita e dell’utilizzo che di questi soldi pubblici è stato fatto, sono chiari segnali che l’attuale modalità di finanziamento pubblico ai partiti necessita di un’urgente e incisiva riforma strutturale.
Qualunque sia l’approdo riformatore, è oramai chiaro a tutti che il punto di partenza non potrà che essere la valorizzazione di un principio di trasparenza dell’origine, dell’entità e dell’utilizzo dei fondi che, attraverso i sacrifici dei contribuenti, il nostro Paese attribuisce ai partiti come rimborso delle spese da essi sostenute.
Vediamo perciò di iniziare a vederci chiaro, esaminando in sintesi come funziona il finanziamento dei partiti nei tre principali Paesi della UE.
In Italia l’ammontare complessivo dei fondi da erogare, peraltro senza alcun obbligo di rendicontazione, nel corso degli anni è aumentato più del doppio, passando dagli iniziali 193,7 milioni di euro agli attuali 468,8.
IN FRANCIA
Nel 2010 l’ammontare del finanziamento pubblico è stato di circa 74, 8 milioni di euro, erogato sulla base di un sistema misto, basato sul finanziamento sia pubblico sia privato. Il finanziamento pubblico a carico del bilancio dello Stato è stabilito annualmente dalla legge finanziaria sulla base delle proposte presentate al Governo dalle Presidenze di Assemblea Nazionale e Senato.
L’ammontare individuato dalla legge finanziaria è ripartito in due frazioni uguali: la prima frazione è destinata ai partiti politici in proporzione ai voti ottenuti al primo turno delle ultime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. La seconda frazione è destinata ai partiti politici in proporzione alla loro rappresentanza parlamentare. E’ inoltre possibile che un partito riceva alcune sanzioni finanziarie se non assicura, tra i suoi candidati, un’adeguata rappresentatività femminile.
Il Codice elettorale francese prevede altresì un contributo statale per il parziale rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati a tutte le elezioni. I candidati sono soggetti però al rispetto di limiti di spesa calcolati in relazione al numero di abitanti della circoscrizione d’elezione. Per le elezioni dei componenti dell’Assemblea nazionale, il limite di spesa è fissato a 38.000 euro a candidato.
Quanto ai controlli statali, la legge obbliga i partiti e movimenti che beneficiano di finanziamenti sia pubblici che privati a tenere una contabilità, nella quale devono essere esposti sia il rendiconto del partito, sia i rendiconti degli enti e delle società dei quali il partito detiene la metà del capitale, o nei quali abbia dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione o comunque eserciti un potere preponderante di decisione o di gestione.
Qualora la Commissione elettorale accerti la violazione di uno degli obblighi previsti dalla legge, il partito perde il diritto ad ottenere il finanziamento pubblico per l’anno successivo (art. 11-7, L. 88-227).
IN GERMANIA
Nel 2010 l’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati è stato di 98,8 milioni di euro, ma in ogni caso la legge stabilisce un limite assoluto: il finanziamento pubblico complessivo non può superare i 133 milioni di euro (in Italia, come detto, viaggiamo sui 500 milioni a legislatura).
L’attuale sistema tedesco prevede che alle formazioni politiche venga annualmente corrisposto a carico del bilancio dello Stato un contributo proporzionale ai voti ricevuti, pari a 0,85 euro per ogni voto valido; nonché un contributo calcolato sulla quota di autofinanziamento, pari a 0,38 euro per ogni euro che il singolo partito abbia ricevuto come donazione o a titolo di quota di iscrizione da una persona fisica. Ciò consente di operare nella massima trasparenza anche da un punto di vista fiscale e contabile, perché sono i partiti stessi ad avere tutto l’interesse a dichiarare la quota di finanziamento ricevuta dai privati, perché su quella si calcola proporzionalmente la quota di finanziamento statale.
La quota di finanziamento pubblico da destinare al singolo partito non può eccedere l’importo annuale ottenuto dal partito con il finanziamento privato, ossia tramite contributi d’iscrizione, donazioni spontanee di sostenitori ed iscritti, proventi derivanti da attività imprenditoriali e partecipazioni nonché quelli derivanti da beni patrimoniali.
Qualora un partito abbia ottenuto donazioni private e non le abbia di conseguenza dichiarate al Presidente del Parlamento, perde il diritto a una somma pari all’ammontare di tre volte gli importi ottenuti illegalmente. In caso di donazioni non pubblicate nella rendicontazione, il partito perde invece il diritto a godere di una somma pari all’ammontare doppio delle somme non pubblicate.
La legge sui partiti politici prevede chiaramente un obbligo di rendicontazione, sulla provenienza e sull’uso dei mezzi finanziari che sono affluiti al partito nel corso dell’anno, così come sulla consistenza del patrimonio del partito, sanzionando l’occultamento di somme o l’elusione della pubblica rendicontazione con pena detentiva fino a tre anni o ammenda in denaro. La legge ugualmente dispone le stesse sanzioni per chi, come revisore dei conti o collaboratore di questo, accerti l’esito della verifica in modo inesatto.
NEL REGNO UNITO
L’entità del finanziamento ai partiti durante la campagna elettorale del 2010 è stata complessivamente di 26,3 milioni di sterline (circa 316 milioni di euro).
Nel sistema politico britannico, tuttavia, il finanziamento pubblico riveste tradizionalmente un ruolo marginale, riguardo sia alle forme dei conferimenti, sia al loro volume, di entità modesta se paragonato a quello che si riscontra in altri Paesi della UE.
Tali caratteristiche del finanziamento pubblico derivano dalla natura giuridica dei partiti politici, che sono considerati al pari di organizzazioni volontarie, e da una normativa che tende ad assicurare un sostegno ai partiti stessi in funzione del ruolo svolto all’interno di un sistema estremamente bipartitico. Se si escludono, infatti, le forme di incentivo finanziario destinate a tutti i partiti, consistenti nell’accesso a taluni servizi, a partire dal 1975 i conferimenti in denaro sono riservati solo ai partiti di opposizione, nel presupposto che ciò valga a compensare i vantaggi - non solo economici - che il partito di maggioranza trae dall’avere la disponibilità dell’apparato di governo.
Le leggi in materia elettorale prevedono però una serie di agevolazioni per i candidati alle elezioni politiche, tra cui la concessione, sotto la vigilanza dell’autorità di settore, di spazi televisivi e radiofonici per la propaganda politica, sia durante la legislatura, sia durante la campagna elettorale: n sussidio pubblico indiretto valutabile tra i 3 e i 10 milioni di sterline annue, che si accompagna però al divieto di acquistare ulteriori spazi televisivi per fare pubblicità.
Altre agevolazioni riguardano la registrazione degli elettori, attività molto costosa che la legge pone a carico delle autorità locali e non dei candidati/partiti; i servizi postali che vengono concessi gratuitamente per la propaganda elettorale; gli spazi in edifici pubblici per riunioni e incontri, che vengono offerti ai candidati nel corso delle campagne elettorali.
La gestione finanziaria dei partiti politici prevede obblighi di tenuta dei bilanci e di ordine contabile, sia nella fase elettorale che durante la vita del partito. Sull’ottemperanza a tali obblighi è preposta a vigilare sempre la Electoral Commission, autorità indipendente nominata dal Parlamento. Le disposizioni vigenti pongono, inoltre, obblighi alquanto stringenti relativamente al controllo e alla trasparenza dei rendiconti presentati dei candidati, i quali sono tenuti a designare un agente elettorale responsabile per tutti gli aspetti finanziari; questi deve, in particolare, depositare tale rendiconto alla Commissione entro 35 giorni dalla proclamazione del risultato.
Questo in estrema sintesi il quadro nei principali Paesi della UE.
Nel nostro Paese, però, sarebbe fin troppo demagogico e poco costruttivo liquidare tutto con proposte meramente demolitorie volte ad azzerare tutto. E’ pur vero che l’attuale sistema di rimborsi ha oramai dimostrato sin troppo la necessità di un urgente cambiamento. E risulterà condiviso da tutti che questo non potrà che partire dall’adozione di misure che sollecitino i partiti a funzionare secondo regole trasparenti.
Del resto, il confronto con il resto dei Paesi Ue, pur nelle loro peculiari diversità, ha fatto emergere da subito quello che è il comune denominatore tra tutti loro: l’essere improntati alla massima trasparenza, la previsione di stringenti tetti di spesa prefissati, di rigidi meccanismi di controlli dello Stato e pesanti obblighi di rendicontazione analitica. In altre parole, tutto ciò che manca nel nostro Paese.
Questi devono essere pertanto i nostri punti di partenza cui ispirare il legislatore, presupposti condivisi da tutti per iniziare un sereno e costruttivo dialogo riformatore.
Per cambiare, ma per cambiare davvero.
Salvatore Aprile, Responsabile gruppo Riforme